
Il Presidente del NUCLEO VALUTAZIONE del Comune di Benevento: le solite…incongruenze
Ci lamentiamo, e succede tutta la polemica, dell’ufficio staff del sindaco Mastella e poi si leggono queste cose: il presidente del NUCLEO VALUTAZIONE del Comune di Benevento ÃĻ un ex dirigente della regione campania in pensione non potrebbe avere nomine e percepire compensi.Parliamo del dott. Ugo Barbieri.
Eâ infatti intervenuto il decreto legge 90/2014 come convertito con modificazioni nella L. 114 modificando lâart. 5 comma 9 della L. 135/2012 che vieta di conferire incarichi âa soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenzaâ. Non sarebbe dunque possibile ottenere incarichi dirigenziali presso la P.A. a coloro che abbiano avuto accesso alla pensione a seguito di carriera da dipendente, sia pubblico che privato.
Lâarticolo 5 comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dallâarticolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, cosÃŽ oggi prevede:
âEâ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui allâarticolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2011 noncheâ alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione
ISTAT come individuate dallâIstituto nazionale di statistica ai sensi dellâarticolo 1 comma 2 della legge 31 dicembre 2009 Consob n. 196 noncheâ alle autoritaâ indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societaâ e la borsa di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti giaâ lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni eâ altresiâ fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societaâ da esse controllati ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui allâarticolo 2 comma 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno non prorogabile neâ rinnovabile presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese corrisposti nei limiti fissati dallâorgano competente dellâamministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nellâambito della propria autonomiaâ.
Felice Presta