Il Comune di Benevento e il dirigente “fantasma”: Emilio Porcaro
Dopo il caso del Dirigente Castracane e dellâinterrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle con lâOn. Carlo Sibilia, questo giornale solleva il caso, emblematico, di quel Dirigente del Settore Finanze e Tributi del Comune di Benevento che, secondo la normativa in vigore, non sarebbe potuto essere nominato e restare Dirigente fino ad oggi: il Dott. (nel frattempo si ÃĻ laureato) Emilio Porcaro.
Il suddetto Dirigente fu nominato tale dall’Amministrazione targata Fausto Pepe al settore Finanze e Tributi, precisamente come âreggenteâ del settore (Dirigente reggente Settore Gestione economica art. 56 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi â D.G. 62/08 e s.m.i.).
Da âreggenteâ si ÃĻ passati ad una sua perenne stabilità allo stesso settore che ha retto fino ad oggi.
Quali e quante sono le incongruenze di tale incarico?
Moltissime, ad iniziare proprio dal fatto che, all’epoca della nomina, il sopracitato Dirigente era solo âragioniereâ e solo successivamente si ÃĻ laureato.
La stranezza di questa nomina, che ha avuto ampia eco all’interno dei Consigli Comunali dellâepoca, grazie all’esponente dellâopposizione Gino De Nigris, si ÃĻ affievolita mano a mano che il tempo ÃĻ passato.
Fino ad arrivare all’attuale consiliatura targata Clemente Mastella, di cui il buon Consigliere De Nigris ÃĻ un esponente.
Al riguardo ci si aspettava un suo intervento, su questa nomina, fatta a suo tempo e su una questione che era ed ÃĻ irrisolta, da qualsiasi punto di vista la si guardi: questione che neanche con lâavvento del ânuovoâ governo cittadino si ÃĻ diramata.
Il Dirigente,nel frattempo, occupa  sempre il suo posto.
Il dibattito tra coloro che sostengono la discrezionalità di tale tipo di incarico, tra cui i sindaci, contro coloro che invece affermano che il corretto conseguimento degli interessi pubblici in gioco, impone criteri rigidi di selezione tale da delimitare la discrezionalità tecnica in sede di valutazione.
La normativa su tale caso ÃĻ ampia e prende spunto dallâ ex art.110 comma 1 del TUEL âvolta ad accertare in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dellâincaricoâ, e pur non avendo natura concorsuale ÃĻ ugualmente âsottoposta ai principi di imparzialità , trasparenza e par condicio, ritenuti inderogabili anche nella fattispecie in quanto derivanti da norme costituzionali (art.97 commi 2 e 4 Cost.) e da principi generali dellâordinamento (art.1 comma 1, legge 241 del 1990).
Il Tar dellâUmbria, sentenza n.192, 30 aprile 2015 ha risolto ogni dubbio a tal proposito: ââĶle norme richiamate dalla sentenza obbligano la pubblica amministrazione a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici di tali scelte; laddove lâamministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, ÃĻ configurabile inadempimento contrattuale suscettibile di produrre danno risarcibile (varie sentenze confermano questo)â.
E sembra  proprio che, all’epoca della nomina di questo Dirigente, non ci fosse nessuna giustificazione in merito, cosi come ÃĻ capitato spesso nelle due legislature targate Fausto Pepe.
Anche il decreto âBrunettaâ conferma la tesi motivazionale.
Nel caso in questione poi, come già scritto nelle prime righe di questo articolo, va aggiunto che, ad aggravare la posizione del Comune in merito alla sua promozione a Dirigente (che già dal 2 luglio 2013 era stato nominato e poi confermato con altri due diversi atti), a dirigente delle Finanze, sovraordinato al responsabile dei tributi il Rag. Emilio Porcaro, dipendente di categoria D1 del Settore Finanze, che era sprovvisto in tale data del requisito della laurea.
Ci troviamo, dunque, davanti ad una violazione di varie norme tra cui: art. 19 e 28 dlgs. 165/2001,norme che prevedono che possano accedere alla dirigenza âi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea, che abbiano compiuto almeno 5 anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per lâaccesso alle quali ÃĻ richiesto il possesso del diploma di laureaâ.
Senza laurea, dunque, il Dirigente Porcaro non poteva divenire tale, ma all’epoca, non possedeva neanche lâaltro requisito: infatti vantava unâanzianità nella categoria D di soli due anni invece dei cinque previsti.
Il primo incarico fu dato pro-tempore, per periodi limitati di tempo, allo stesso Porcaro, senza rispettare perÃē i requisiti.
Senza citarvi, per non annoiarvi, tutti gli altri articoli di legge che contrastano la nomina di tale dirigente, si puÃē fin qui dire che il comportamento tenuto dal Comune di Benevento sia stato gravemente colposo e costituisce fonte di danno erariale, come recita la sentenza della Corte dei Conti Liguria, sentenza n. 15 del 17 febbraio 2014 ââĶ.lâerogazione dei compensi a favore di soggetti che abbiano svolto attività lavorativa senza il possesso del prescritto titolo di studio, costituisce danno a carico del bilancio dellâEnte interessato, non rilevando la circostanza che gli emolumenti percepiti abbiano corrisposto a prestazioni effettivamente svolteâ.
Secondo il Ministero dellâInterno, lâart.28 del decreto 165 stabilisce in generale il titolo della laurea per lâaccesso alla qualifica dirigenziale. Tale requisito ÃĻ quindi vincolante sia per le amministrazioni centrali che per quelle localiâ. Lo stesso dicasi per il Dipartimento della Funzione Pubblica.
Da 2013 ad oggi sono sottoscritti tutti gli avvisi e di accertamento della Tarsu, Tari, Tares, Tosap,Ici, Imu, Tasi.
Con determina dirigenziale n.57 del 25 marzo 2015 viene attribuito dal Porcaro, un  compenso incentivante tributi per recupero evasione, ad una dipendente del settore per il periodo 2011-2013, senza che la stessa abbia mai partecipato al recupero dellâevasione e senza aver effettuato le opportune verifiche, visto che il rag. Porcaro non aveva nessun incarico nel periodo considerato, era un semplice impiegato della ragioneria dellâente.
Con determina n.15 del 27 gennaio 2015 lo stesso dirigente, pur in presenza di specifiche valutazioni negative dei precedenti responsabili del tributo, rinunciava a 348.254 euro di crediti maturati dal Comune in danno alla casa circondariale.
Lo stesso ragioniere, nel periodo della sua nomina, pre e post laurea, ha svolto incarichi non istituzionali come responsabile finanziario presso altri enti della Provincia di Benevento (Vitulano, Apice, Arpaise ecc..,il tutto ÃĻ riportato sul curriculum vitae dello stesso ed  ÃĻ disponibile online,).
Secondo la normativa vigente tali incarichi dovrebbero essere prima autorizzati dallâEnte, poi pubblicizzati. Se non autorizzati i dipendenti pubblici con contratto a tempo pieno, che svolgono incarichi presso altri soggetti pubblici o privati, sono obbligati a versare allâEnte da cui dipendono tutti i compensi ricevuti, al netto della ritenuta di acconto.
Il danno erariale presunto, registrato fino ad oggi, ÃĻ di diversi milioni di euroâĶ
Felice Presta