Ci lamentiamo, e succede tutta la polemica, dell’ufficio staff del sindaco Mastella e poi si leggono queste cose: il presidente del NUCLEO VALUTAZIONE del Comune di Benevento ÃĻ un ex dirigente della regione campania in pensione non potrebbe avere nomine e percepire compensi.Parliamo del dott. Ugo Barbieri.

E’ infatti intervenuto il decreto legge 90/2014 come convertito con modificazioni nella L. 114 modificando l’art. 5 comma 9 della L. 135/2012 che vieta di conferire incarichi “a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza“. Non sarebbe dunque possibile ottenere incarichi dirigenziali presso la P.A. a coloro che abbiano avuto accesso alla pensione a seguito di carriera da dipendente, sia pubblico che privato.
L’articolo 5 comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, cosÃŽ oggi prevede:
“E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2011 nonche’ alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione
ISTAT come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1 comma 2 della legge 31 dicembre 2009 Consob n. 196 nonche’ alle autorita’ indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia’ lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e’ altresi’ fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societa’ da esse controllati ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2 comma 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno non prorogabile ne’ rinnovabile presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia“.

Felice Presta